1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che siano stati esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:
a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 fino a cinque anni di esposizione;
b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai cinque ai dieci anni di esposizione;
c) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,50 oltre i dieci anni di esposizione»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 1-bis sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si, trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi anche, se ritenuto opportuno, di prove testimoniali o della letteratura scientifica in materia ovvero mediante il confronto con casi similari e tenuto conto degli eventuali cambiamenti subiti dalle aziende, dai cantieri navali e dal naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria non interrompono il computo del periodo di esposizione»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2008. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1»;
f) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate.
6-septies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche agli addetti della nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole
2. Per le finalità dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.