Art. 5.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).

      1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che siano stati esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:

          a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 fino a cinque anni di esposizione;

 

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          b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai cinque ai dieci anni di esposizione;

          c) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,50 oltre i dieci anni di esposizione»;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 1-bis sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si, trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi anche, se ritenuto opportuno, di prove testimoniali o della letteratura scientifica in materia ovvero mediante il confronto con casi similari e tenuto conto degli eventuali cambiamenti subiti dalle aziende, dai cantieri navali e dal naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria non interrompono il computo del periodo di esposizione»;

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2008. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1»;

          f) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:

      «6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate.
      6-septies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche agli addetti della nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole

 

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imprese che attestino, con idonea documentazione, che il lavoro veniva svolto per conto terzi.
      6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
      6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto che sono andati in trattamento di quiescenza prima del 27 marzo 1992 è corrisposta una somma una tantum a titolo di indennizzo pari a 700 euro per ogni anno di esposizione.
      6-decies. I lavoratori ex esposti all'amianto che hanno fatto domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda ai medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso il ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisidizionale».

      2. Per le finalità dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.